CORTE DEI CONTI/ Medico di pronto soccorso dovrà rifondere 714mila euro all’Erario
Shock da farmaco, Asl risarcita
Il sanitario somministrò un antispastico senza verificare eventuali allergie
Attenzione a somministrare frettolosamente farmaci, anche se lavorate al pronto soccorso: l’errore potrebbe costare caro, sia al paziente sia a voi stessi. Ne sa qualcosa una dottoressa che vent’anni fa era in servizio al pronto soccorso dell’Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo, appena condannata dalla sezione giurisdizionale per la Sicilia della Corte dei conti (sentenza 1437/2010, pubblicata il 29 giugno) a pagare 714.401,2 euro all’Asl 6 di Palermo, gestione stralcio.
All’alba di un giorno di luglio del lontano 1981 la dottoressa praticò a una donna affetta da dolore allo stomaco una fiala di un antispastico, nonostante il marito la avesse informata che la moglie era allergica ai medicinali. Ne derivò uno shock anafilattico con arresto cardiorespiratorio e ipossia cerebrale: la paziente riportò gravi danni neurologici permanenti (una tetraparesi spastica con incontinenza urinaria e disturbi cognitivi).
Di qui il ricorso ai giudici: il tribunale di Palermo non ravvisò alcuna colpa professionale in capo al medico ma nel 1998 il collegio in secondo grado ribaltò la pronuncia, condannando la gestione liquidatoria della Usl 58, la compagnia assicurativa e la dottoressa (rimasta contumace) a risarcire quasi 795mila euro alla donna, più 44mila euro di spese giudiziali. Secondo la Corte d’appello, la dottoressa si era macchiata di grave negligenza, non avendo tenuto in debito conto le dichiarazioni del marito della paziente, seppur “atecniche”: l’uomo aveva infatti genericamente riferito di un’allergia «agli antibiotici e alle vitamine» ma per i giudici un «uditore specialista» avrebbe dovuto trarne le dovute conseguenze.
Nel 2001 la compagnia assicurativa liquidò alla paziente il massimale di polizza (103mila euro). I legali della donna procedettero allora a esecuzione forzata nei confronti dell’assessorato regionale alla Sanità (gestione liquidatoria Usl 58, ritenuta più solvibile) e con ordinanza del tribunale di Palermo del 2002 ottennero 714.401,2 euro.
Nel 2006 la gestione stralcio dell’Asl 6 chiese quindi alla dottoressa di rifondere la somma erogata, ascrivibile a risarcimento «per colpa professionale esclusiva». Di fronte al rifiuto anche davanti a un ulteriore invito a pagare, l’azienda sanitaria ha inviato gli atti al procuratore contabile per l’esercizio dell’azione di rivalsa. Il danno erariale - afferma ora la Corte dei conti - è indubbio: il pagamento «ha determinato una deminutio patrimonii per l’amministrazione cui non ha fatto fronte alcuna utilità». Alla dottoressa si imputa una «grave violazione degli obblighi di servizio» per non aver appurato attraverso un’accurata anamnesi che la paziente non fosse allergica al principio attivo somministrato, pur in presenza degli avvertimenti del marito. La colpa grave è indubbia: di conseguenza il medico dovrà versare all’Asl 6 di Palermo i 714.401 euro, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 2002 e agli interessi legali, nonché pagare le spese di giudizio.
Shock da farmaco, Asl risarcita
Il sanitario somministrò un antispastico senza verificare eventuali allergie
Attenzione a somministrare frettolosamente farmaci, anche se lavorate al pronto soccorso: l’errore potrebbe costare caro, sia al paziente sia a voi stessi. Ne sa qualcosa una dottoressa che vent’anni fa era in servizio al pronto soccorso dell’Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo, appena condannata dalla sezione giurisdizionale per la Sicilia della Corte dei conti (sentenza 1437/2010, pubblicata il 29 giugno) a pagare 714.401,2 euro all’Asl 6 di Palermo, gestione stralcio.
All’alba di un giorno di luglio del lontano 1981 la dottoressa praticò a una donna affetta da dolore allo stomaco una fiala di un antispastico, nonostante il marito la avesse informata che la moglie era allergica ai medicinali. Ne derivò uno shock anafilattico con arresto cardiorespiratorio e ipossia cerebrale: la paziente riportò gravi danni neurologici permanenti (una tetraparesi spastica con incontinenza urinaria e disturbi cognitivi).
Di qui il ricorso ai giudici: il tribunale di Palermo non ravvisò alcuna colpa professionale in capo al medico ma nel 1998 il collegio in secondo grado ribaltò la pronuncia, condannando la gestione liquidatoria della Usl 58, la compagnia assicurativa e la dottoressa (rimasta contumace) a risarcire quasi 795mila euro alla donna, più 44mila euro di spese giudiziali. Secondo la Corte d’appello, la dottoressa si era macchiata di grave negligenza, non avendo tenuto in debito conto le dichiarazioni del marito della paziente, seppur “atecniche”: l’uomo aveva infatti genericamente riferito di un’allergia «agli antibiotici e alle vitamine» ma per i giudici un «uditore specialista» avrebbe dovuto trarne le dovute conseguenze.
Nel 2001 la compagnia assicurativa liquidò alla paziente il massimale di polizza (103mila euro). I legali della donna procedettero allora a esecuzione forzata nei confronti dell’assessorato regionale alla Sanità (gestione liquidatoria Usl 58, ritenuta più solvibile) e con ordinanza del tribunale di Palermo del 2002 ottennero 714.401,2 euro.
Nel 2006 la gestione stralcio dell’Asl 6 chiese quindi alla dottoressa di rifondere la somma erogata, ascrivibile a risarcimento «per colpa professionale esclusiva». Di fronte al rifiuto anche davanti a un ulteriore invito a pagare, l’azienda sanitaria ha inviato gli atti al procuratore contabile per l’esercizio dell’azione di rivalsa. Il danno erariale - afferma ora la Corte dei conti - è indubbio: il pagamento «ha determinato una deminutio patrimonii per l’amministrazione cui non ha fatto fronte alcuna utilità». Alla dottoressa si imputa una «grave violazione degli obblighi di servizio» per non aver appurato attraverso un’accurata anamnesi che la paziente non fosse allergica al principio attivo somministrato, pur in presenza degli avvertimenti del marito. La colpa grave è indubbia: di conseguenza il medico dovrà versare all’Asl 6 di Palermo i 714.401 euro, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 2002 e agli interessi legali, nonché pagare le spese di giudizio.





















