
il Tribunale ha condannato il medico anestesista alla pena di anni uno di reclusione per il reato di rifiuto di atti d’ufficio, in quanto in servizio presso una struttura ospedaliera, incaricato di prestare la dovuta assistenza all'intervento chirurgico di adenotonsillectomia su un bambino di sei anni, si era allontanato subito dopo l'esecuzione del trattamento, senza attendere il regolare risveglio del piccolo paziente, senza accertarsi delle sue condizioni, senza lasciar detto dove andava e dove poteva essere rintracciato, lasciando il bimbo alla sola vigilanza delle infermiere, nei fatti quindi rifiutando un atto del suo ufficio che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di sanità, rendendosi irreperibile ed irraggiungibile per oltre quaranta minuti, pur nella consapevolezza di avere lasciato senza la doverosa e cogente assistenza un paziente appena operato, oltre quaranta minuti durante i quali -a seguito dell'insorgere di serie complicanze respiratorie nel paziente- era stato insistentemente e reiteratamente cercato dai medici e dal centralino dell'ospedale.
La Suprema corte ha confermato la sentenza di condanna rigettando il ricorso proposto dall’imputato.
Tenuto conto delle regole generali alle quali deve attenersi l’anestesista, sintetizzate nello specifico processo dal direttore del dipartimento di emergenza e della struttura complessa di anestesia e rianimazione, e, tra esse, quella di garantire al paziente un buon risveglio, il medico aveva indebitamente rifiutato atti del suo ufficio, allontanandosi subito dopo l'intervento chirurgico e omettendo, in violazione dei suoi obblighi di anestesista, di continuare a monitorare il paziente (tanto più che si trattava di un bambino che non era stato premedicato) e di intervenire tempestivamente alla vista dei sintomi di malessere manifestati dal bambino al risveglio dall'anestesia, somministrando il farmaco giusto che evitasse di cagionargli la crisi respiratoria verificatasi a seguito della somministrazione di un medicinale ad opera degli anestesisti sopraggiunti in sua sostituzione.
[Avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net]